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  1. Cos’è un Certificato del casellario giudiziale? Come e dove si richiede?

    Il Casellario giudiziale contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati, limitatamente a quelli previsti dall'art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.

    L’Ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni procura della Repubblica, rilascia i seguenti certitificati:

    • certificato generale: contiene tutti i provvedimenti del giudice, irrevocabili, in materia penale, civile ed amministrativa (riassume i certificati penale e ciivile);
    • certificato penale: contiene i provvedimenti penali di condanna definitivi;
    • certificato civile: contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1º gennaio 2008), i provvedimenti riguardanti la perdita o la revoca della cittadinanza.

    Il certificato può essere richiesto:

    • dall’interessato;
    • dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamente delle loro funzioni;
    • dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione.

    La richiesta va presentata previa compilazione del modulo C3 “Richiesta del certificato e della visura delle iscrizioni del casellario giudiziale da parte dell’interessato” munito di documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di delega risulta necessaria anche la compilazione del modello C5 “Conferimento delega”.

    Per i cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto si richiede la copia del permesso di soggiorno.

    Casi particolari:

    • per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la potestà genitoriale
    • per gli interdetti, la domanda può essere presentata dal tutore che deve esibire il decreto di nomina
    • la persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato.

    Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.

    Per la richiesta del servizio rivolgersi presso l’Ufficio del Casellario Giudiziale sito al piano terra del Palazzo di Giustizia.

    Ufficio Casellario - Certificazione massiva

    E' stata attivata presso questo Ufficio la procedura in oggetto, utilizzabile da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, che consentirà di ottenere il rilascio di:

    • Certificato ex art. 39 T.U. (consultazione diretta del sistema);
    • Certificato richiesto per uso elettorale ex all'articolo 29 T.U.

    Ebbene, allo stato, il servizio prevede che l'ente pubblico formuli la propria richiesta indirizzandola al locale ufficio del casellario della provincia di appartenenza, dal quale riceverà la risposta, successivamente sarà consentito una consultazione diretta del sistema informativo automatizzato del casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, prevista dall'art. 39 del DPR n. 313/2002, previa stipula di una specifica convenzione.

    In tale ottica futura, la consultazione diretta del sistema consentirà all'ente richiedente l'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 43, 49 e 71 del DPR n. 445/2000, per il perseguimento delle concrete finalità d'interesse pubblico di cui l'ente è portatore.

    Pertanto, sino a nuove comunicazioni, la procedura odierna da seguire sarà quella d'indirizzare le proprie richieste massive direttamente al locale ufficio del casellario di questa Procura, attenendosi alle seguenti modalità.

    Al riguardo, si consiglia ad ogni ente richiedente di raggruppare in una unica richiesta tutte le esigenze di ogni singolo ufficio interno della propria struttura organizzativa in modo che si possa raggiungere brevemente un congruo numero di nominativi, evitando così che ogni singola unità operativa faccia le sole richieste attinenti al proprio ufficio, determinando così la necessità da parte del Casellario di dover inserire "a mano" ogni singolo nominativo, con il conseguente allungamento dei tempi di trattazione della pratica.

    I certificati che possono essere elaborati con il sistema "Certificazione Massiva/CERPA" sono i seguenti:

    • Certificato ex art. 39 T.U. (consultazione diretta del sistema);
    • Certificato richiesto per uso elettorale ex all'articolo 29 T.U..

    Questi certificati potranno essere prodotti dal sistema con firma autografa del responsabile del servizio certificativo sostituita, ai sensi dell'articolo 3 del DLVO n. 39/1993, dall'indicazione a stampa del nominativo dello stesso ovvero con l'apposizione della firma digitale del Direttore del Casellario Centrale.

    MODALITA' OPERATIVE

    1) La procedura di "Certificazione Massiva/CERPA" va attivata attraverso specifica richiesta utilizzando il modello allegato (Allegato1). In tale modello si deve indicare, tra l'altro, il numero e la data di protocollo.

    2) Alla richiesta dovrà essere allegato un file digitale, in formato TXT o CSV, che contenga le informazioni, relative a ciascun soggetto di cui si richiede il certificato.
    Tali files dovranno essere formattati secondo le indicazioni illustrate nell'allegato 2 (Allegato2) della presente nota.
    Si raccomanda l'importanza che il file digitale trasmesso sia in uno dei due formati, prima indicati, e compilato secondo le caratteristiche menzionate nell'allegato 2 atteso che il sistema accetta, per l'elaborazione, solo tali tipi di files altrimenti evidenzia degli errori che comportano la ripetizione della procedura.


    IMPORTANTE: Per agevolare gli enti alla compilazione sia della richiesta che alla generazione del file da allegare si trasmette il programma "NSC-Massive" (Allegato3), con la relativa guida all'utilizzo dell'applicativo (Allegato4), che una volta installato sul PC consente di poter inserire correttamente i riferimenti dei nominativi d'interesse generando -alla fine- sia la richiesta, in formato PDF, sia il file in formato TXT.

    Tale programma consente anche l'esportazione e l'importazione dei files in formato TXT, ciò significa che lo stesso programma può essere installato presso ogni singolo ufficio interno della propria struttura organizzativa, ogni ufficio genera un proprio file TXT che trasmette ad un ufficio che raccoglie tutte le richieste del proprio ente, tale ultima struttura importerà tutti i file ricevuti nel programma il quale genererà un unico file TXT che avrà ad oggetto, pertanto, un'unica richiesta per tutto l'ente.

    Il file così realizzato unitamente alla richiesta deve essere trasmesso mediante supporto magnetico a questo Ufficio Locale del Casellario.
     

  2. Cos’è un Certificato dei carichi pendenti? Come e dove si richiede?

    Il certificato dei carichi pendenti consente la conoscenza di procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto.

    Il certificato può essere richiesto:

    • dall’interessato
    • dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni
    • dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione.

    La richiesta va presentata previa compilazione del modulo C1 “Certificato dei carichi pendenti” dall’interessato munito di documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di delega risulta necessaria anche la compilazione del modello C5 “Conferimento delega”.

    Per i cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto si richiede la copia del permesso di soggiorno.

    Casi particolari:

    • per i minorenni, la domanda va presentata dal genitore esercente la potestà genitoriale;
    • per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore che deve esibire il decreto di nomina;
    • la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato.

    Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.

    Per la richiesta del servizio rivolgersi presso l’Ufficio del Casellario Giudiziale sito al piano terra del Palazzo di Giustizia.

  3. Cos’è un Certificato di chiusura inchiesta? Come e dove si richiede?

    Il certificato di chiusa inchiesta attesta l’esito di un procedimento penale.

    Viene normalmente richiesto al fine di ottenere il risarcimento dalla compagnia assicuratrice quando il procedimento penale contro ignoti, iscritto in relazione ad un reato avvenuto nel territorio di competenza della procura della Repubblica presso il Tribunale, è stato archiviato dal G.I.P. del Tribunale poiché non sono stati identificati i responsabili.

    Si richiede mediante la compilazione del modulo P1 “Richiesta rilascio certificato di chiusa inchiesta”, allegando, qualora non si conoscano già gli estremi del procedimento penale, copia semplice della denuncia di furto.

    La domanda firmata dall’interessato può essere presentata dallo stesso o da altra persona incaricata.

    Per la richiesta del servizio rivolgersi presso la Segreteria Penale Generale posta al 3° piano - stanza 310

  4. Cos’è un Certificato di iscrizione nel registro delle notizie di reato?

    Certifica se nei confronti di una persona sono in corso delle indagini.

  5. Quando è possibile chiedere copia degli atti di un procedimento? Come si richiede?

    Dopo la chiusura delle indagini è possibile ottenere le copie del procedimento penale di riferimento.

    Per la richiesta è necessario compilare il modulo U1 “Richiesta copia atti” e specificare di quale tipologia di atto giudiziario si richiede copia:

    • Avviso alla persona offesa 408 cpp
    • Avviso conclusioni indagini preliminari 415 cpp
    • Rito Monocratico Udienza a Macerata
    • Rito Monocratico Udienza a Civitanova Marche
    • Rito Collegiale Udienza a Macerata
    • Giudice di Pace ______________ nell’udienza del _ _ / _ _ / _ _ _ _

    Per le prime due scelte rivolgersi presso l’ufficio 415 e decreti di citazione posto al 4° piano – stanza 408.

    Per le altre scelte rivolgersi alle segreterie dibattimentali di riferimento poste al 3° piano – stanze 301-302-308-309.

  6. Chi può richiedere un permesso di colloquio con detenuti? Come si richiede?

    Fino alla sentenza di primo grado, i congiunti ed i conviventi di persone detenute a seguito di un procedimento penale di competenza della Procura di Macerata, possono richiedere l'autorizzazione al colloquio con queste.

    Per la richiesta è necessario compilare il modulo P3 “Richiesta permesso di colloquio” e depositarlo presso la Segreteria Penale Generale sita al 3° piano – stanza 310.

  7. Di cosa si occupa l’Ufficio Liquidazioni?

    Si occupa della liquidazione delle fatture relative ad intercettazioni telefoniche e ambientali, consulenze, perizie, ecc… che il magistrato ha affidato a professionisti esterni nell’amministrazione della giustizia.

    Il professionista provvede a depositare la richiesta di liquidazione dei compensi relativi al lavoro svolto presso tale ufficio. Il magistrato emetterà decreto di pagamento del cui deposito sarà dato avviso alle parti.

    Trascorsi venti giorni dalla data dell’ultima notifica (in assenza di opposizioni), l’ufficio liquiderà le somme dovute sulla base del decreto di pagamento.

    Il decreto di pagamento è esigibile a richiesta del beneficiario:

    • a mani del professionista presso l’ufficio postale, se l’ammontare è inferiore a € 4131,66;
    • mediante accredito in conto corrente postale;
    • mediante accredito in conto corrente bancario (al momento non ancora disponibile).

    Per la richiesta del servizio rivolgersi presso l’Ufficio Spese di Giustizia sito al 3° piano - stanza 305 -306.

  8. Cosa sono le Legalizzazioni e Apostille? Come si richiede il servizio?

    La legalizzazione di firme è l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa.

    Nelle legalizzazioni e apostille devono essere indicati nome e cognome di colui la cui firma si legalizza.

    L'apostilla è una certificazione che convalida per l'uso internazionale l'autenticità di un atto pubblico. Sostituisce quindi la legalizzazione del documento effettuata presso l'ambasciata dello Stato in cui verrà utilizzato, ha validità nei soli Paesi sottoscrittori della Convenzione dell'Aja del 1961 e deve essere apposta da una delle Autorità identificate nella Convenzione stessa. La maggior parte degli stati occidentali accetta la convalida dei documenti mediante apostille.

    Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero, davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate o apostillate a cura del Procuratore della Repubblica presso i Tribunali nella cui circoscrizione territoriale gli atti medesimi sono formati.

    L’Ufficio Legalizzazioni e Apostille riceve e prepara gli atti da legalizzare.

    Il Procuratore ha competenza per gli atti con firma apposta da notai e cancellieri del circondario del Tribunale di Macerata.

    Gli atti da apostillare o legalizzare devono essere depositati presso l’ufficio del Casellario dalle ore 9.00 alle ore 12.00, piano terra, specificando il Paese nel quale l’atto deve essere prodotto e lasciando un recapito telefonico.

    Le apostille e legalizzazioni si rilasciano nei giorni di mercoledi e venerdi per gli atti depositati entro le ore 11.00 del giorno precedente e si ritirano nella Segreteria Amministrativa dalle ore 11.00 alle ore 13.00, 4° piano.

  9. Di cosa si occupa l’Ufficio Esecuzioni Penali?

    L'Ufficio Esecuzione Penale si occupa:

    • di dare esecuzione alle sentenze ed ai decreti di condanna divenuti irrevocabili (ossia definitivi) emettendo i relativi ordini di carcerazione oppure, nei casi di una pluralità di condanne o di decreti penali di condanna divenuti definitivi a carico di un stessa persona, di emettere i c.d. provvedimenti di cumulo ex art. 663 c.p.p.;
    • di ricevere le istanze dei condannati rivolte ad ottenere una misura alternativa al carcere di cui all'ordinamento penitenziario ,istanze che poi saranno trasmesse per l'ulteriore corso al competente Tribunale di Sorveglianza;
    • di ricevere le istanze di fungibilità ex art. 657 c.p.p.;
    • di adottare ogni altro provvedimento (di ufficio o su istanza di parte) connesso all' esecuzione di una condanna divenuta definitiva.

    Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi presso l’Ufficio Esecuzioni sito al terzo piano - stanza n.304.

  10. In quali casi è possibile richiedere un Nulla Osta? Come si richiede?

    Dal 19 febbraio 2010 il rilascio di copia di atti relativi ad incidenti stradali è cosi regolato:

    • nei casi di incidenti stradali mortali o con feriti, il rilascio di copia degli atti è subordinato al nulla osta o all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente qualora per l'incidente sia già stato iscritto procedimento penale;
    • nei casi di incidenti stradali senza feriti o senza esiti mortali, qualora non sussista alcun procedimento penale pendente, non occorre alcun nulla osta da parte dell' Autorità Giudiziaria in quanto gli organi di Polizia intervenuti sono stati autorizzati in via preventiva e generale al rilascio di copia degli accertamenti urgenti di P.G. e dei rilievi foto-planimetrici,con esclusione di ogni altra documentazione afferente il sinistro stradale.

    Le persone legittimate a richiedere copia degli atti sono:

    • i soggetti personalmente coinvolti nell'incidente stradale;
    • avvocati muniti di delega;
    • società assicuratrici interessate o incaricati di tali società muniti di delega;
    • tutti coloro che possono intervenire nel procedimento.

    L’eventuale nulla osta dovrà essere richiesto presso la Segreteria Istruttoria 4° piano stanza 417 – 418 - 415

  11. Come reperire il Calendario delle Udienze?

    Il calendario delle udienze è disponibile presso il 4° piano - stanza 410 presso l’ufficio della Direttrice Amministrativa - Dott.ssa Fabrizia Fabiani. Relativamente al rito collegiale un maggior dettaglio può essere richiesto presso le segreterie dibattimentali.

  12. Cos’è e quando può essere utilizzata la posta elettronica certificata?

    Ai sensi del decreto legislativo 07/03/2005 n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) la posta elettronica certificata può essere utilizzata “per ogni scambio di documenti ed informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”.

    Nel caso di coloro che aderiranno al servizio di PEC per il cittadino, le amministrazioni hanno inoltre la facoltà di usare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni nei loro confronti e gli indirizzi di PEC dei cittadini sono consultabili dalle pubbliche amministrazioni.

    Per attivare gratuitamente la PEC è sufficiente collegarsi al portale www.postacertificata.gov.it e seguire la procedura guidata. Dopo 24 ore dalla registrazione online ma entro 3 mesi, si può andare presso uno degli uffici postali abilitati per l'identificazione e firmare il modulo di adesione. Il richiedente dovrà portare con sé: un documento di riconoscimento personale, il codice fiscale in originale (o tessera sanitaria) e fotocopie di entrambi i documenti che dovranno essere consegnate all'ufficio postale.

    L’utilizzo della PEC non puo’ riguardare – allo stato attuale della legislazione – lo scambio o la trasmissione di documentazione che riguarda i procedimenti penali.

  13. Dove è possibile reperire tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni?

    L’alenco completo degli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni è consultabile alla voce “indice delle amministrazioni pubbliche” a cui si accede mediante il motore di ricerca collocato all’indirizzo www.paginepecpa.gov.it (il link è presente nell’apposita sezione di questo sito).